| | | OFFLINE | | Post: 30 | Città: ANCONA | Età: 59 | Sesso: Maschile | |
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03/12/2009 00:12 | |
1. All'atto della costituzione dell'associazione, i soci fondatori indicano quali tra loro sono da considerarsi soci attivi, e quali sono da considerarsi soci ordinari; tali qualifiche hanno effetto immediato.
I soci fondatori indicano inoltre il primo Assistente, il primo Tesoriere e il primo Collegio di Garanzia, eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto, i cui termini, ai fini della scadenza, saranno considerati come iniziati nel giorno della costituzione dell'associazione.
Tutti i soci fondatori acquisiscono immediatamente il diritto di voto nei voti generali.
Tutti i soci attivi sono immediatamente eleggibili per tutte le cariche sociali e per le liste elettorali di cui agli artt. 12 e 13.
Nel caso in cui il numero iniziale di soci attivi sia inferiore a venti, il Collegio di Garanzia sarà provvisoriamente composto di cinque membri, e lo resterà fino al momento in cui il numero di soci attivi dovesse raggiungere venti; in tale momento, si provvederà prontamente all'elezione di quattro ulteriori membri del Collegio di Garanzia, il cui mandato terminerà assieme a quello degli altri cinque già in carica.
2. All'atto costitutivo sarà allegata la prima versione della Carta dei Principi, che assumerà immediatamente valore ai fini dell'art. 11.
3. Immediatamente dopo la costituzione dell'associazione, se così previsto dall'atto costitutivo, potrà essere svolta una Assemblea degli Attivi per trattare un ordine del giorno specificato nell'atto stesso.
Tale Assemblea si riterrà comunque valida, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 8.
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