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Art. 16 - Appelli al Collegio di Garanzia

Ultimo Aggiornamento: 03/12/2009 00:18
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Città: ANCONA
Età: 59
Sesso: Maschile
03/12/2009 00:18

1. Contro qualsiasi decisione o azione dell'Assistente, del Tesoriere o dell'Assemblea degli Attivi è ammesso appello al Collegio di Garanzia, qualora si ritenga che essa contravvenga al presente Statuto, alla Carta di Firenze o alla Carta dei Principi.

L'appello deve essere presentato entro quindici giorni di calendario dalla decisione stessa e deve contenere una motivazione.

A partire dalla presentazione dell'appello e per tutta la relativa procedura, la decisione o azione sotto appello è da ritenersi sospesa.


2. L'appello può essere presentato da un numero di soci attivi pari ad almeno il dieci per cento del totale dei soci attivi, con un minimo di dieci, mediante comunicazione indirizzata ai membri del Collegio di Garanzia e all'Assistente.


3. Il Collegio di Garanzia è tenuto a riunirsi ed esaminare l'appello entro quindici giorni dalla sua presentazione.

L'appello si riterrà accolto se almeno due terzi dei membri presenti del Collegio voteranno per accoglierlo.

In caso di accoglimento, la decisione o azione in questione si ritiene immediatamente annullata.
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