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Art. 12 - Liste elettorali proprie

Ultimo Aggiornamento: 03/12/2009 00:26
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Sesso: Maschile
03/12/2009 00:26

1. L'associazione può partecipare con proprie liste ad elezioni politico-amministrative purché relative:

a) alla REGIONE MARCHE;

b) ad enti locali pubblici il cui territorio sia interamente contenuto nella REGIONE MARCHE, tra cui, a titolo di esempio, le PROVINCIE DELLE MARCHE.


2. La decisione di partecipare a ciascuna elezione deve essere approvata con voto generale dei soci, su mozione dell'Assemblea degli Attivi approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci attivi.

3. Il programma elettorale per ciascuna elezione, il simbolo e il nome della lista devono essere approvati con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.

4. L'Assemblea degli Attivi approva il regolamento per la costituzione delle liste elettorali e per la scelta degli eventuali candidati presidente dove essi siano previsti.

Ad ogni modo, le liste di candidati e il nome del candidato presidente dovranno essere scelti per elezione con voto generale, su proposte di candidatura approvate dall'Assemblea degli Attivi, ove possibile in numero superiore al numero di candidature da esprimere.


5. Possono essere candidati nelle liste dell'associazione soltanto i soci attivi che posseggano tale qualifica da almeno centoottanta giorni.

Nel caso in cui non sia possibile in tale modo raggiungere effettivamente il numero minimo di candidature richieste per formare la lista, l'Assemblea degli Attivi può autorizzare la candidatura anche di specifici soci che non rispettino tale requisito, previa voto favorevole dei due terzi dei soci attivi per ciascuno dei soci stessi.


6. Possono essere candidate nelle liste dell'associazione soltanto persone che sottoscrivano un contratto con l'associazione stessa, predisposto dall'Assemblea degli Attivi.

Tale contratto deve vincolare il candidato, in caso di elezione, a:

a) svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettendosi prima del termine se non per giustificati motivi e previa approvazione dell'associazione;

b) rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e il programma elettorale presentato dall'associazione;

c) nella propria azione politica e amministrativa, seguire le direttive che l'Assemblea degli Attivi vorrà dargli, e sottoporre anticipatamente alla valutazione dell'Assemblea degli Attivi, quando possibile, le materie su cui sarà chiamato ad esprimere una posizione;

d) nel caso in cui l'Assemblea ritenga di inserire questa clausola, trasferire all'associazione parte dei propri compensi;

e) dimettersi, con eventuale compensazione dei danni, in caso di mancato rispetto del contratto.

Il mancato rispetto del contratto è causa di espulsione del socio eletto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, su valutazione del Collegio di Garanzia.


7. Nel caso di partecipazione dell'associazione alle elezioni, il periodo tra il novantesimo giorno precedente la data del primo turno di voto (o il giorno della decisione di partecipare alle elezioni, se successivo) e l'ultimo giorno dell'ultimo turno di voto è definito come periodo di campagna elettorale.

In tale periodo, ciascuna attività necessaria al miglior svolgimento della campagna elettorale dell'associazione (tra cui, a titolo di esempio, un banchetto di raccolta firme o di propaganda; una attività di volantinaggio; un giro di affissione manifesti; un evento pubblico o incontro con la cittadinanza; un incontro per la preparazione e la consegna dei moduli; ecc.) è definita come evento elettorale.


8. In qualsiasi momento tra il trentesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo all'inizio di un periodo di campagna elettorale, l'Assemblea degli Attivi può deliberare un contributo straordinario a favore dell'associazione per finanziarne le spese, a carico dei soci, in misura non superiore a 250 euro per tutti i soci attivi e per i soci ordinari che siano candidati, e a 50 euro per gli altri soci ordinari.

I soci sono tenuti a corrispondere il contributo entro quindici giorni dalla sua deliberazione, pena l'espulsione automatica dall'associazione; i soci attivi non candidati possono anche scegliere di corrispondere solo il contributo da socio ordinario, perdendo però immediatamente la qualifica di socio attivo.

L'associazione potrà comunque accettare ulteriori donazioni volontarie dai soci e da terzi, purché non mettano in pericolo la sua indipendenza.
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