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1. Il Collegio di Garanzia è l'organo dell'associazione che garantisce il rispetto del presente Statuto, degli scopi associativi e della Carta dei Principi così come approvata dai soci. Il Collegio è formato da nove soci.


2. Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno dalla data della sua elezione, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Collegio.


3. Sono eleggibili come membri del Collegio tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno centoottanta giorni.

Nel caso in cui il numero di soci eleggibili secondo tale requisito alla data dell'elezione risulti inferiore a nove, sono eleggibili tutti i soci di qualsiasi categoria che siano iscritti da almeno centoottanta giorni.

In qualsiasi caso, non sono eleggibili i soci che siano membri del Collegio in scadenza per il secondo mandato completo e consecutivo.

Non sono inoltre eleggibili i soci che, alla data dell'elezione, siano membri in carica di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.


4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Collegio, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di nuovi membri, che resteranno in carica fino al termine originario del Collegio.


5. Sono cause di decadenza immediata dal Collegio di Garanzia:
a) l'espulsione dall'associazione o la perdita della qualifica di socio attivo, oppure
b) la mancata presenza a tre o più riunioni consecutive del Collegio, purché tra la prima e l'ultima siano trascorsi almeno sessanta giorni, oppure
c) il diventare membro di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.


6. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono convocate da uno qualsiasi dei suoi membri oppure dall'Assistente, mediante comunicazione ai membri del Collegio inviata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, riportante data, luogo e ordine del giorno.

In deroga al preavviso, il Collegio si ritiene validamente convocato se tutti i suoi membri sono presenti o dichiarano di accettare la mancanza del preavviso.

Il convocatore dovrà inserire all'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati richiesti da un membro del Collegio oppure dall'Assistente, oppure che siano previsti dal presente Statuto.

In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno del Collegio di Garanzia, l'Assistente è tenuto a convocare una sua riunione entro trenta giorni di calendario.


7. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide in presenza di almeno cinque noni dei suoi membri; è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza.

Salvo dove diversamente previsto, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il voto nel Collegio di Garanzia è palese. Ogni socio ha il diritto di assistere come uditore alle riunioni del Collegio e di consultarne i verbali.