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Art. 15 - Gruppi di lavoro

Ultimo Aggiornamento: 03/12/2009 00:19
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Città: ANCONA
Età: 59
Sesso: Maschile
03/12/2009 00:19

1. L'Assemblea degli Attivi può istituire Gruppi di Lavoro, nominando un coordinatore e definendo un mandato e degli obiettivi.

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è aperta a qualsiasi socio; l'Assemblea degli Attivi può ammettere la partecipazione di terzi non soci.

Alla loro costituzione, l'Assemblea degli Attivi deve stabilire criteri di decadenza dei soci dalla partecipazione ai Gruppi di Lavoro, sia generali che specifici per ciascun gruppo.


2. I Gruppi di Lavoro deliberano per consenso tra tutti i soci partecipanti.

Qualora il coordinatore del Gruppo di Lavoro, dopo ampia discussione e dopo aver proposto soluzioni di compromesso, rilevi l'impossibilità di raggiungere il consenso su tutto o parte dei risultati, egli provvederà a terminare il lavoro riassumendo le diverse posizioni.


3. I Gruppi di Lavoro non hanno potere decisionale, salvo per quanto eventualmente delegato loro dall'Assemblea nel mandato istitutivo; per tutto ciò che non ricade all'interno di tale eventuale delega, i loro risultati devono essere sottoposti per discussione ed eventuale approvazione all'Assemblea degli Attivi.
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