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Art. 14 - Rappresentanza dell'associazione

Ultimo Aggiornamento: 03/12/2009 00:21
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Sesso: Maschile
03/12/2009 00:21

1. Nel caso in cui si riveli necessario inviare rappresentanze dell'associazione presso organismi terzi – come coordinamenti, conferenze, dibattiti – ovvero rilasciare dichiarazioni pubbliche verso l'esterno a nome dell'associazione, l'Assemblea degli Attivi è competente ad identificare la o le persone a cui attribuire il potere di rappresentanza e a fornire loro adeguate direttive.

In ogni caso, queste persone dovranno attenersi alla Carta dei Principi e alle eventuali posizioni e direttive precedentemente espresse dall'associazione; qualora sia necessario esprimere posizioni senza potersi riferire a precedenti direttive, essi cercheranno comunque di rifarsi allo spirito delle precedenti decisioni dell'associazione.


2. In casi di urgenza in cui non sia materialmente possibile convocare in tempo l'Assemblea degli Attivi per selezionare i rappresentanti e dare direttive, tali funzioni possono essere svolte dal Collegio di Garanzia, cercando comunque di coinvolgere i soci attivi nella discussione e nelle scelte.
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