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Art. 10 - Voto generale dei soci

Ultimo Aggiornamento: 03/12/2009 00:30
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03/12/2009 00:30

1. Il voto generale dei soci si svolge nelle situazioni previste dal presente Statuto oppure quando l'Assemblea degli Attivi lo ritenga necessario, utilizzando mezzi elettronici o comunque tali da permettere l'espressione del voto anche a distanza.

Possono votare tutti i soci di qualsiasi categoria, purché siano iscritti all'associazione da almeno novanta giorni di calendario.

Il voto di ciascun socio ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria e da qualsiasi altra caratteristica.

Il voto è palese.


2. Il voto generale si svolge su mozioni predisposte e approvate dall'Assemblea degli Attivi. Inoltre, l'Assemblea degli Attivi è competente a stabilire le modalità pratiche di svolgimento dei voti generali, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.


3. Il voto generale si svolge per un periodo di sette giorni; in presenza di una mozione di voto generale approvata dall'Assemblea degli Attivi oppure delle condizioni previste dallo Statuto, esso viene convocato dall'Assistente mediante comunicazione ai soci inviata con almeno sette giorni di anticipo (tre giorni se all'interno di un periodo di campagna elettorale) sul momento di inizio del voto.

E' possibile svolgere più di un voto generale nello stesso periodo.

Non possono essere svolti voti generali, neanche per un solo giorno, nei periodi che vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; dall'1 al 31 agosto compresi; nella giornata di Pasqua, nel giorno successivo e nei sei giorni precedenti. Sono validi soltanto i voti espressi all'interno del periodo di voto.


4. Il voto generale è ritenuto valido se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione.


5. Nel caso di mozioni sottoposte per approvazione, esse si considerano approvate se il numero di voti favorevoli risulta superiore al numero di voti contrari, fatti salvi i casi speciali previsti dal presente Statuto.


6. Nel caso di votazioni per elezione, ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei posti da ricoprire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza; risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire.


7. Nel caso di mozioni di altro genere che prevedano scelte multiple, la modalità di determinazione delle scelte approvate dovrà essere indicata nella mozione stessa.
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