| | | OFFLINE | | Post: 30 | Città: ANCONA | Età: 59 | Sesso: Maschile | |
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03/12/2009 00:31 | |
1. In caso di effettiva urgenza e di impossibilità alla tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Attivi per delibere di competenza di tale organo, un gruppo composto da almeno il dieci per cento dei soci attivi può dar luogo a una deliberazione d'urgenza su una mozione da loro proposta.
Qualora il numero dei soci attivi sia inferiore a trenta, l'adozione della procedura d'urgenza dovrà avvenire ad opera di tre soci attivi; nel caso in cui il numero di soci attivi sia superiore a cento, essa dovrà avvenire ad opera di dieci soci attivi.
2. L'adesione di un socio attivo alla deliberazione d'urgenza si compie mediante una sottoscrizione chiara, personale e autentica al testo della mozione, con qualsiasi mezzo disponibile al socio e verificabile da parte degli altri soci attivi (per esempio, E-mail inviata a tutti i soci attivi, intervento sugli spazi di discussione online o comunicazione scritta firmata e indirizzata all'Assistente). La sottoscrizione è irrevocabile.
3. La delibera di urgenza si considera approvata, con pari validità rispetto a ogni altra delibera dell'Assemblea degli Attivi, allorché riceva l'approvazione di oltre la metà dei soci attivi.
4. La proposta di deliberazione d'urgenza si considererà respinta nel momento in cui, al termine del decimo giorno successivo a quello della sua presentazione, essa non abbia raggiunto la ratifica da parte della maggioranza dei soci attivi.
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